Le disposizioni di cui all’art. 51 L. n. 3/03 hanno portata ampia e prevedono il divieto di fumare,
divieto che, in pratica, interessa indistintamente tutti i locali chiusi,
con particolare riguardo ai luoghi di lavoro, con esclusione soltanto
degli spazi e come tali contrassegnati, e dei locali privati.
In via preliminare, va evidenziato
come il diritto alla salute è tutelato, prima di tutto, dall’art. 32
della ns. Costituzione, come fondamentale diritto indisponibile
dell'individuo e interesse generale della collettività. Il divieto
antifumo interessa, quindi, indistintamente, tutti i locali chiusi, aperti
al pubblico, con particolare interesse dei luoghi di lavoro, quali
aziende, ma anche qualsiasi locale riservato all'utenza pubblica e
ricreativa, quali discoteche, pub, teatro, ospedali, ristoranti, e
quant'altro, ad eccezione soltanto degli spazi “riservati ai
fumatori”, appositamente contrassegnati, oppure dei locali privati non
aperti al pubblico.
In condominio gli spazi comuni
(androni, scale, ascensori, sale riunione eccetera) non possono essere di
fatto equiparati a una abitazione privata, in quanto rappresentano luoghi
frequentati dai condomini e da altri soggetti- dei locali e delle
attrezzature in essi presenti- nello svolgimento della propria attività
lavorativa (si pensi ad esempio agli addetti alle pulizie, alla
manutenzione di ascensori o caldaie, agli addetti alla consegna della
posta ecc.) ai quali deve essere estesa la tutela prevista dalla legge.
Tali locali, pertanto, non possono essere considerati privati e quindi non
possono rientrare tra quelli nei quali il divieto di fumo non è
applicato.
Da ciò deriva in primo luogo
l'obbligo dell'apposizione dei cartelli
secondo quanto indicato
all'articolo 2.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 16 Dicembre 2004. Per
quanto attiene la responsabilità della vigilanza sull'osservanza del
divieto, si ritiene che sia compito degli amministratori di condominio la
predisposizione e l'apposizione dei cartelli.
Pertanto, l'amministratore di
condominio, responsabile dell'osservanza del regolamento di condominio, di
disciplina dell'utilizzo delle cose comuni e nella prestazione
dell'erogazione dei servizi nell'interesse comune, avrà l'ulteriore
compito di far rispettare il divieto antifumo richiamando all'osservanza i
trasgressori all'interno degli stabili, al fine di assicurare il miglior
godimento a tutti i condomini, preservandoli dal fumo passivo.